Art. 56
Disposizioni generali
In vigore dal 23 apr 2008
Disposizioni generali
1. Se non specificato altrimenti, il presente capo si applica sia alle garanzie per obbligazioni doganali che sono sorte che a quelle per obbligazioni doganali che possono sorgere.
2. Le autorità doganali possono richiedere che sia costituita una garanzia per assicurare il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente ad un’obbligazione doganale. Quando le pertinenti disposizioni lo prevedono, la garanzia richiesta può anche coprire altri oneri, come previsto dalle altre pertinenti disposizioni in vigore.
3. Quando le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, questa è richiesta al debitore o alla persona che può diventarlo. Esse possono altresì permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa dalla persona a cui è richiesta.
4. Fatto salvo l’, le autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche o per una dichiarazione specifica.
La garanzia costituita per una dichiarazione specifica si applica all’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e agli altri oneri relativi a tutte le merci coperte da tale dichiarazione o immesse in libera pratica sulla scorta di tale dichiarazione, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia esatta o no.
Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell’importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.
5. Su richiesta della persona di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell’, paragrafi 1 e 2, la costituzione di una garanzia globale per l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale relativa a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali.
6. Non è richiesta una garanzia agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche.
7. Le autorità doganali possono non esigere la costituzione della garanzia quando l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione da garantire non supera la soglia statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (13).
8. Una garanzia accettata o autorizzata dalle autorità doganali è valida nell’intero territorio doganale della Comunità, ai fini per i quali è costituita.
9. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:
—
le condizioni di applicazione del presente articolo,
—
i casi, diversi da quelli di cui al paragrafo 6 del presente articolo, in cui non deve essere richiesta alcuna garanzia,
—
le eccezioni al paragrafo 8 del presente articolo,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:450:oj#art-56