Art. 54

Misure di applicazione

In vigore dal 23 apr 2008
Misure di applicazione Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue: a) le norme per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione applicabili alle merci; b) ulteriori norme speciali per regimi particolari; c) deroghe agli , onde evitare in particolare l’elusione delle misure tariffarie di cui all’, paragrafo 2, lettera h), sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Misure di applicazione (Art. 54 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo