Art. 52

Norme generali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione

In vigore dal 23 apr 2008
Norme generali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione 1.   L’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi le quali erano applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta l’obbligazione doganale relativa alle stesse. 2.   Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui è sorta l’obbligazione doganale, si ritiene che tale momento sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione doganale. Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l’obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui hanno fatto la constatazione, si ritiene che l’obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione.
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Norme generali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione (Art. 52 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo