Art. 50

Divieti e restrizioni

In vigore dal 23 apr 2008
Divieti e restrizioni 1.   L’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione sorge anche se riguarda merci che sono soggette a misure di qualunque specie che ne vietino o limitino l’importazione o l’esportazione. 2.   Non sorge tuttavia obbligazione doganale in caso di: a) introduzione illegale nel territorio doganale della Comunità di moneta falsa; b) introduzione nel territorio doganale della Comunità di stupefacenti e sostanze psicotrope se non strettamente controllati dalle autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico. 3.   Ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, l’obbligazione doganale si considera tuttavia sorta quando la legislazione di uno Stato membro prevede che i dazi doganali o l’esistenza di un’obbligazione doganale servano di base per la determinazione delle sanzioni.
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