Art. 48

Esportazione e perfezionamento passivo

In vigore dal 23 apr 2008
Esportazione e perfezionamento passivo 1.   Un’obbligazione doganale all’esportazione sorge in seguito al vincolo al regime di esportazione o di perfezionamento passivo di merci soggette ai dazi all’esportazione. 2.   L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana. 3.   Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana. Quando una dichiarazione in dogana è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi all’esportazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari per la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
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Esportazione e perfezionamento passivo (Art. 48 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo