Art. 47

Deduzione dell’importo di un dazio all’importazione già corrisposto

In vigore dal 23 apr 2008
Deduzione dell’importo di un dazio all’importazione già corrisposto 1.   Quando sorge un’obbligazione doganale a norma dell’, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica con un dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale, l’importo del dazio all’importazione pagato al momento dell’immissione in libera pratica delle merci è dedotto dall’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale. Il primo comma si applica, mutatis mutandis, quando sorge un’obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci. 2.   Quando un’obbligazione doganale sorge a norma dell’, paragrafo 1, per merci vincolate al regime dell’ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione, l’importo del dazio all’importazione corrisposto nel quadro dell’esenzione parziale è dedotto dall’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale.
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Deduzione dell’importo di un dazio all’importazione già corrisposto (Art. 47 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo