Art. 46
Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza
In vigore dal 23 apr 2008
Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza
1. Per merci soggette ai dazi all’importazione, sorge un’obbligazione doganale all’importazione in seguito all’inosservanza di:
a)
uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio;
b)
uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all’interno del territorio doganale della Comunità;
c)
una condizione fissata per il vincolo di merci non comunitarie a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un’aliquota ridotta di dazio all’importazione.
2. Il momento in cui sorge l’obbligazione doganale è quello in cui:
a)
non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l’obbligo la cui inadempienza fa sorgere l’obbligazione doganale; oppure
b)
è stata accettata una dichiarazione in dogana che vincola le merci ad un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un’esenzione dai dazi o di un dazio all’importazione ridotto a causa dell’uso finale delle merci.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti:
a)
qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione;
b)
qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l’obbligo, o che ha partecipato all’atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell’obbligo;
c)
qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione delle merci in questione sotto tale regime o per la concessione, a causa dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un’aliquota di dazio all’importazione ridotta.
Quando una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 o i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a un regime doganale forniti alle autorità doganali comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
Storico versioni
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