Art. 47 · Deduzione dell’importo di un dazio all’importazione già corrisposto

Art. 47

Deduzione dell’importo di un dazio all’importazione già corrisposto

In vigore dal 23 apr 2008
Deduzione dell’importo di un dazio all’importazione già corrisposto 1.   Quando sorge un’obbligazione doganale a norma dell’, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica con un dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale, l’importo del dazio all’importazione pagato al momento dell’immissione in libera pratica delle merci è dedotto dall’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale. Il primo comma si applica, mutatis mutandis, quando sorge un’obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci. 2.   Quando un’obbligazione doganale sorge a norma dell’, paragrafo 1, per merci vincolate al regime dell’ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione, l’importo del dazio all’importazione corrisposto nel quadro dell’esenzione parziale è dedotto dall’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale.
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