Art. 53

Norme speciali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione

In vigore dal 23 apr 2008
Norme speciali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione 1.   Quando sono state sostenute all’interno del territorio doganale della Comunità spese di magazzinaggio o manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale, tali spese o l’aumento di valore non vengono presi in considerazione per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione se il dichiarante fornisce una prova soddisfacente di dette spese. Vengono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione il valore in dogana, il quantitativo, la natura e l’origine delle merci non comunitarie usate nelle operazioni. 2.   Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all’interno del territorio doganale della Comunità, su richiesta del dichiarante si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime. 3.   Quando sorge un’obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all’origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci. 4.   Quando la normativa doganale prevede un trattamento tariffario favorevole delle merci o l’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione o all’esportazione a norma dell’, paragrafo 2, lettere da d) a g), degli articoli da 130 a 133 e degli articoli da 171 a 174, o ai sensi del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (12), tale trattamento tariffario favorevole o esenzione si applica anche nei casi in cui un’obbligazione doganale sorge a norma degli o 49 del presente regolamento, purché l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non costituisse un tentativo di frode.
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Norme speciali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione (Art. 53 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo