Art. 33

Tariffa doganale comune

In vigore dal 23 apr 2008
Tariffa doganale comune 1.   I dazi all’importazione e all’esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune. Le altre misure stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione. 2.   La tariffa doganale comune comprende: a) la nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (11); b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa e che sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l’applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci; c) i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata; d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori; e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori; f) le misure autonome che prevedono la riduzione o l’esenzione per i dazi su talune merci; g) il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a causa della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h); h) le altre misure tariffarie previste dalle normative agricole, commerciali o da altre normative comunitarie. 3.   Quando le merci interessate soddisfano le condizioni previste nelle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), su richiesta del dichiarante si applicano le misure contemplate da tali disposizioni in luogo di quelle di cui alla lettera c), dello stesso paragrafo. L’applicazione può essere retroattiva, a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal codice. 4.   Quando l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), o l’esenzione dalle misure di cui alla lettera h), è limitata a un determinato volume di importazioni o esportazioni, per i contingenti tariffari tale applicazione o esenzione cessa non appena viene raggiunto il volume di importazioni o esportazioni specificato. Per i massimali tariffari, tale applicazione cessa in virtù di un atto giuridico della Comunità. 5.   Secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 3, la Commissione adotta misure per l’applicazione dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo.
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Tariffa doganale comune (Art. 33 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo