Art. 32

Termini

In vigore dal 23 apr 2008
Termini 1.   Se un periodo di tempo, una data o un termine sono stabiliti dalla normativa doganale, il periodo di tempo non può essere prolungato né ridotto e la data o il termine non possono essere prorogati o anticipati a meno che le disposizioni in questione lo prevedano espressamente. 2.   Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (10), si applicano salvo i casi specificamente contemplati dalla normativa doganale comunitaria.
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Termini (Art. 32 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo