Art. 34

Classificazione tariffaria delle merci

In vigore dal 23 apr 2008
Classificazione tariffaria delle merci 1.   Per l’applicazione della tariffa doganale comune, la «classificazione tariffaria» delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate. 2.   Per l’applicazione delle misure non tariffarie, la «classificazione tariffaria» delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni comunitarie e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate. 3.   La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell’applicazione delle misure connesse a tale sottovoce.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Classificazione tariffaria delle merci (Art. 34 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo