Art. 35

Campo di applicazione

In vigore dal 23 apr 2008
Campo di applicazione Gli stabiliscono le norme per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci ai fini dell’applicazione: a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all’, paragrafo 2, lettere d) ed e); b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci; c) delle altre misure comunitarie relative all’origine delle merci.
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Campo di applicazione (Art. 35 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo