Art. 37

Prova dell’origine

In vigore dal 23 apr 2008
Prova dell’origine 1.   Se nella dichiarazione in dogana è indicata un’origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l’origine delle merci. 2.   Se la prova dell’origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un’altra normativa comunitaria specifica, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l’indicazione dell’origine sia conforme alle norme stabilite dalla normativa comunitaria pertinente. 3.   Un documento che prova l’origine può essere rilasciato nella Comunità se lo richiedono le esigenze del commercio.
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Prova dell’origine (Art. 37 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo