Art. 39

Origine preferenziale delle merci

In vigore dal 23 apr 2008
Origine preferenziale delle merci 1.   Per beneficiare delle misure di cui all’, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull’origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull’origine preferenziale sono stabilite da tali accordi. 3.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme sull’origine preferenziale. 4.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell’atto di adesione del 1985, le norme sull’origine preferenziale sono adottate ai sensi dell’ di tale protocollo. 5.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d’oltremare associati alla Comunità, le norme sull’origine preferenziale sono adottate ai sensi dell’articolo187 del trattato. 6.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, le misure necessarie all’applicazione delle norme di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
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Origine preferenziale delle merci (Art. 39 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo