Art. 41
Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione
In vigore dal 23 apr 2008
Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione
1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale della Comunità, eventualmente adeguato in conformità alle misure adottate a norma dell’.
2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, o a beneficio di quest’ultimo, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.
3. Il valore di transazione si applica purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
non esistano restrizioni per la cessione o per l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:
i)
restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità;
ii)
limitazioni dell’area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;
iii)
restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;
b)
la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;
c)
nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento in conformità alle misure adottate a norma dell’;
d)
il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.
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