Art. 43
Misure di attuazione
In vigore dal 23 apr 2008
Misure di attuazione
La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure che stabiliscono:
a)
gli elementi che, ai fini della determinazione del valore in dogana, devono essere addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare, o che possono essere esclusi;
b)
gli elementi che debbono essere utilizzati per determinare il valore calcolato;
c)
il metodo per la determinazione del valore in dogana in casi specifici e relativamente a merci per cui è sorta un’obbligazione doganale dopo l’uso di un regime speciale;
d)
qualsiasi ulteriore condizione, disposizione e norma necessaria per l’applicazione degli .
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