Art. 43

Misure di attuazione

In vigore dal 23 apr 2008
Misure di attuazione La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure che stabiliscono: a) gli elementi che, ai fini della determinazione del valore in dogana, devono essere addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare, o che possono essere esclusi; b) gli elementi che debbono essere utilizzati per determinare il valore calcolato; c) il metodo per la determinazione del valore in dogana in casi specifici e relativamente a merci per cui è sorta un’obbligazione doganale dopo l’uso di un regime speciale; d) qualsiasi ulteriore condizione, disposizione e norma necessaria per l’applicazione degli .
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Misure di attuazione (Art. 43 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo