Art. 44
Immissione in libera pratica e ammissione temporanea
In vigore dal 23 apr 2008
Immissione in libera pratica e ammissione temporanea
1. Un’obbligazione doganale all’importazione sorge di seguito al vincolo di merci non comunitarie soggette a dazi all’importazione a uno dei regimi doganali seguenti:
a)
immissione in libera pratica, compreso il regime dell’uso finale;
b)
ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione.
2. L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.
3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.
Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch’essa debitrice.
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