Art. 44

Immissione in libera pratica e ammissione temporanea

In vigore dal 23 apr 2008
Immissione in libera pratica e ammissione temporanea 1.   Un’obbligazione doganale all’importazione sorge di seguito al vincolo di merci non comunitarie soggette a dazi all’importazione a uno dei regimi doganali seguenti: a) immissione in libera pratica, compreso il regime dell’uso finale; b) ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione. 2.   L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana. 3.   Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana. Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch’essa debitrice.
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Immissione in libera pratica e ammissione temporanea (Art. 44 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo