Art. 42
Metodi secondari di determinazione del valore in dogana
In vigore dal 23 apr 2008
Metodi secondari di determinazione del valore in dogana
1. Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell’, si prendono in considerazione, nell’ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2 del presente articolo, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.
L’ordine di applicazione delle lettere c) e d) è invertito se il dichiarante lo richiede.
2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:
a)
il valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
b)
il valore di transazione di merci similari vendute per l’esportazione verso il territorio doganale della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
c)
il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale della Comunità nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori;
d)
il valore calcolato.
3. Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale della Comunità, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:
a)
dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
b)
dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
c)
del presente capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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