Art. 43 · Misure di attuazione

Art. 43

Misure di attuazione

In vigore dal 23 apr 2008
Misure di attuazione La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure che stabiliscono: a) gli elementi che, ai fini della determinazione del valore in dogana, devono essere addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare, o che possono essere esclusi; b) gli elementi che debbono essere utilizzati per determinare il valore calcolato; c) il metodo per la determinazione del valore in dogana in casi specifici e relativamente a merci per cui è sorta un’obbligazione doganale dopo l’uso di un regime speciale; d) qualsiasi ulteriore condizione, disposizione e norma necessaria per l’applicazione degli .
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