Art. 36

Acquisizione dell’origine

In vigore dal 23 apr 2008
Acquisizione dell’origine 1.   Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. 2.   Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale.
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Acquisizione dell’origine (Art. 36 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo