Art. 36
Acquisizione dell’origine
In vigore dal 23 apr 2008
Acquisizione dell’origine
1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale.
Storico versioni
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