Art. 31

Conversione valutaria

In vigore dal 23 apr 2008
Conversione valutaria 1.   Le autorità competenti pubblicano, e/o rendono disponibile su Internet, il tasso di cambio applicabile quando la conversione valutaria è necessaria per una delle seguenti ragioni: a) in quanto i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui viene determinato il valore in dogana; b) in quanto il valore dell’euro è richiesto nelle valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci e l’importo del dazio all’importazione e all’esportazione, comprese le soglie di valore nella tariffa doganale comunitaria. 2.   Quando la conversione valutaria è necessaria per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il valore dell’euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno una volta l’anno. 3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.
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Conversione valutaria (Art. 31 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo