Art. 29
Conservazione di documenti e di altre informazioni
In vigore dal 23 apr 2008
Conservazione di documenti e di altre informazioni
1. Ai fini dei controlli doganali la persona interessata conserva i documenti e le informazioni di cui all’, paragrafo 1, per almeno tre anni civili, su qualsiasi supporto accessibile alle autorità doganali e per esse accettabile.
Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in circostanze diverse da quelle di cui al terzo comma o di merci dichiarate per l’esportazione, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale sono state accettate le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica o di esportazione.
Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale.
Quando si tratta di merci vincolate ad un altro regime doganale, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale il regime doganale in questione si è concluso.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 4, quando da un controllo doganale in merito a un’obbligazione doganale emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha ricevuto notifica, i documenti e le informazioni sono conservati per tre anni oltre il termine previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.
Qualora sia stato presentato ricorso o sia in corso un procedimento giudiziario, i documenti e le informazioni devono essere conservati per il periodo previsto nel paragrafo 1 del presente articolo oppure fino al termine della procedura di ricorso o, se successiva, fino alla conclusione del procedimento giudiziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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