Art. 30

Oneri e costi

In vigore dal 23 apr 2008
Oneri e costi 1.   Le autorità doganali non impongono alcun onere per l’espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall’applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti. Tuttavia, esse possono imporre oneri o recuperare costi per determinati servizi resi, in particolare, in relazione a quanto segue: a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d’ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane; b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell’ o alla fornitura di informazioni a norma dell’, paragrafo 1; c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all’impiego del personale doganale; d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale. 2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono misure per l’attuazione del secondo comma del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Oneri e costi (Art. 30 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo