Art. 57
Garanzia obbligatoria
In vigore dal 23 apr 2008
Garanzia obbligatoria
1. Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, e fatte salve le norme adottate ai sensi del paragrafo 3, le autorità doganali fissano l’importo della stessa ad un livello pari all’importo esatto del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri se tale importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia.
Quando non è possibile determinare l’importo esatto, la garanzia è fissata all’importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri che sono sorti o che possono sorgere.
2. Fatto salvo l’, se una garanzia globale è costituita per l’importo di dazi all’importazione o all’esportazione corrispondenti ad obbligazioni doganali ed altri oneri il cui importo varia nel tempo, l’importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondenti alle obbligazioni doganali e gli altri oneri in questione.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, le misure per l’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.
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