Art. 60
Scelta della garanzia
In vigore dal 23 apr 2008
Scelta della garanzia
La persona tenuta a fornire la garanzia ha facoltà di scegliere una delle forme di garanzia di cui all’, paragrafo 1.
Tuttavia, le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare la forma di garanzia scelta se è incompatibile con il corretto funzionamento del regime doganale in questione.
Le autorità doganali possono esigere che la forma di garanzia scelta sia mantenuta per un periodo determinato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:450:oj#art-60