Art. 63

Disposizioni supplementari relative all’uso delle garanzie

In vigore dal 23 apr 2008
Disposizioni supplementari relative all’uso delle garanzie 1.   Nei casi in cui potrebbe sorgere un’obbligazione doganale nel quadro di regimi speciali, si applicano i paragrafi 2 e 3. 2.   L’esonero dalla garanzia autorizzato a norma dell’, paragrafo 2 non si applica alle merci considerate ad alto rischio di frode. 3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure: a) per l’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo; b) che vietino temporaneamente l’uso di una garanzia globale di importo ridotto di cui all’, paragrafo 2; c) a titolo eccezionale, in circostanze particolari, che vietino temporaneamente l’uso di una garanzia globale per le merci in relazione alle quali in concomitanza con una garanzia globale siano state constatate frodi su larga scala.
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Disposizioni supplementari relative all’uso delle garanzie (Art. 63 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo