Art. 79
Rimborso e sgravio
In vigore dal 23 apr 2008
Rimborso e sgravio
1. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all’importazione o all’esportazione, sempre che l’importo oggetto di rimborso o di sgravio superi un dato importo, per i seguenti motivi:
a)
importi del dazio all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso;
b)
merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;
c)
errore delle autorità competenti;
d)
equità.
Si procede inoltre al rimborso dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell’.
2. Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all’, paragrafo 1, che l’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli o 83, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio.
3. Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la situazione su cui si basa la notifica dell’obbligazione doganale sia dovuta ad una frode del debitore.
4. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate.
Tuttavia, è pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell’inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali.
In tali casi, l’interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d’interesse è fissato conformemente all’.
5. Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dall’autorità competente per errore, si ripristina l’obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma dell’.
In tali casi, gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 4, secondo comma devono essere rimborsati.
Storico versioni
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