Art. 114
Invalidamento della dichiarazione
In vigore dal 23 apr 2008
Invalidamento della dichiarazione
1. Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione già accettata quando:
a)
sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale;
b)
sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.
Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione può essere accolta solo dopo tale visita.
2. Una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione non può più essere invalidata.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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