Art. 113
Modifica della dichiarazione
In vigore dal 23 apr 2008
Modifica della dichiarazione
1. Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale.
2. Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:
a)
hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;
b)
hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;
c)
hanno svincolato le merci.
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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