Art. 112
Accettazione di una dichiarazione
In vigore dal 23 apr 2008
Accettazione di una dichiarazione
1. Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana o, con soddisfazione delle autorità doganali, sono rese disponibili per i controlli doganali.
Quando la dichiarazione è costituita da un’iscrizione nelle scritture del dichiarante e dall’accesso a tali dati da parte delle autorità doganali, la dichiarazione si considera accettata dal momento dell’iscrizione delle merci nelle scritture. Le autorità doganali possono dispensare il dichiarante, senza pregiudizio dei suoi obblighi legali e dell’applicazione dei controlli di sicurezza, dall’obbligo di presentare o rendere disponibili le merci per il controllo doganale.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 2, o il secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, qualora una dichiarazione in dogana venga presentata presso un ufficio doganale diverso da quello al quale vengono presentate le merci, la dichiarazione è accettata se l’ufficio al quale vengono presentate le merci conferma la disponibilità delle stesse ai fini dei controlli doganali.
3. Salvo altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da usare per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all’importazione o all’esportazione.
4. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure che prevedono norme dettagliate per l’applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:450:oj#art-112