Art. 111

Persona che presenta una dichiarazione

In vigore dal 23 apr 2008
Persona che presenta una dichiarazione 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, la dichiarazione in dogana può essere fatta da qualsiasi persona che sia in grado di presentare o rendere disponibili tutti i documenti richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione all’ufficio doganale competente. Tuttavia, qualora l’accettazione di una dichiarazione in dogana implichi obblighi particolari per una determinata persona, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o dal suo rappresentante. 2.   Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale della Comunità. Tuttavia, la condizione di stabilimento nella Comunità non è richiesta alle persone che: — presentano una dichiarazione di transito o di ammissione temporanea, — dichiarano merci a titolo occasionale, nella misura in cui le autorità doganali lo ritengano giustificato. 3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui sono ammesse deroghe agli obblighi di cui al paragrafo 2 e che ne precisano le condizioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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