Art. 110

Dichiarazione complementare

In vigore dal 23 apr 2008
Dichiarazione complementare 1.   In caso di dichiarazione semplificata a norma dell’, paragrafo 1, il dichiarante fornisce una dichiarazione complementare contenente le ulteriori indicazioni necessarie a completare una dichiarazione in dogana per il regime doganale in questione. La dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 2.   La dichiarazione complementare e la dichiarazione semplificata di cui all’, paragrafo 1, sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell’. Quando la dichiarazione semplificata è costituita da un’iscrizione nelle scritture del dichiarante e dall’accesso a tali dati da parte delle autorità doganali, la dichiarazione ha effetto a decorrere dalla data di iscrizione delle merci nelle scritture. 3.   Il luogo in cui la dichiarazione complementare deve essere presentata in conformità all’autorizzazione si considera, ai fini dell’, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana.
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Dichiarazione complementare (Art. 110 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo