Art. 108

Contenuto di una dichiarazione e documenti di accompagnamento

In vigore dal 23 apr 2008
Contenuto di una dichiarazione e documenti di accompagnamento 1.   Le dichiarazioni in dogana devono contenere tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Le dichiarazioni in dogana fatte per via informatica devono contenere una firma elettronica o un altro mezzo di autenticazione. Le dichiarazioni su supporto cartaceo devono essere firmate. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure che stabiliscono le specifiche cui devono conformarsi le dichiarazioni in dogana. 2.   I documenti di accompagnamento richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci devono essere a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione. 3.   Quando la dichiarazione in dogana viene presentata mediante procedimento informatico, le autorità doganali possono accettare che anche i documenti di accompagnamento siano presentati utilizzando tale procedimento. Le autorità doganali possono accettare, invece della presentazione dei suddetti documenti, di accedere ai pertinenti dati nel sistema informatico dell’operatore economico. Tuttavia, su richiesta del dichiarante, le autorità doganali possono autorizzare la messa a disposizione di tali documenti dopo lo svincolo delle merci. 4.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure per l’applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
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Contenuto di una dichiarazione e documenti di accompagnamento (Art. 108 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo