Art. 106
Sdoganamento centralizzato
In vigore dal 23 apr 2008
Sdoganamento centralizzato
1. Le autorità doganali possono autorizzare a presentare, o a rendere disponibile, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui l’interessato è stabilito una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. In tali casi l’obbligazione doganale si considera sorta nell’ufficio doganale presso il quale è stata presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana.
2. L’ufficio doganale presso il quale è presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana espleta le formalità per la verifica della dichiarazione, il recupero dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’eventuale obbligazione doganale e la concessione dello svincolo delle merci.
3. L’ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettua, fatti salvi i controlli di sicurezza che gli incombono, gli eventuali esami legittimamente richiesti dall’ufficio doganale presso cui è stata presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana e autorizza lo svincolo delle merci, tenendo conto delle informazioni ricevute da tale ufficio.
4. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:
a)
la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1;
b)
i casi in cui deve essere effettuato il riesame dell’autorizzazione;
c)
le condizioni di concessione dell’autorizzazione;
d)
l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione;
e)
la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso;
f)
le condizioni dell’eventuale sospensione o revoca dell’autorizzazione;
g)
il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare;
h)
la forma, e l’eventuale termine, dell’espletamento delle formalità,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:
—
in relazione alla lettera c), qualora sia interessato più di uno Stato membro, il rispetto da parte del richiedente dei criteri stabiliti all’ per la concessione dello status di operatore economico autorizzato,
—
in relazione alla lettera d), il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività che saranno oggetto dell’autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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