Art. 109

Dichiarazione semplificata

In vigore dal 23 apr 2008
Dichiarazione semplificata 1.   Le autorità doganali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, autorizzano chiunque a ottenere il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere taluni particolari e documenti di accompagnamento menzionati all’. 2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, riguardanti le condizioni alle quali viene concessa l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 3.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure riguardanti le specifiche a cui devono essere conformi le dichiarazioni semplificate.
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Dichiarazione semplificata (Art. 109 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo