Art. 116

Semplificazione delle formalità e dei controlli doganali

In vigore dal 23 apr 2008
Semplificazione delle formalità e dei controlli doganali 1.   Le autorità doganali possono autorizzare semplificazioni delle formalità e dei controlli doganali diverse da quelle stabilite alla sezione 3 del presente capo. 2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue: a) la concessione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1; b) i casi in cui deve essere effettuato il riesame delle autorizzazioni e le condizioni alle quali la loro utilizzazione deve essere controllata dalle autorità doganali; c) le condizioni alle quali sono concesse le autorizzazioni; d) le condizioni alle quali un operatore economico può essere autorizzato a espletare talune formalità doganali che dovrebbero, in linea di principio, essere espletate dalle autorità doganali, inclusa l’autovalutazione dei dazi all’importazione e all’esportazione, e a effettuare taluni controlli sotto vigilanza doganale; e) l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione delle autorizzazioni; f) la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso; g) le condizioni alle quali le autorizzazioni possono essere sospese o revocate; h) il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare; j) la forma, e l’eventuale termine, dell’espletamento delle formalità, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti: — le formalità doganali da espletare e i controlli doganali da effettuare a fini di sicurezza sulle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono, — le norme adottate ai sensi dell’, paragrafo 3, — per quanto concerne la lettera d), qualora sia interessato più di uno Stato membro, il richiedente deve avere lo status di operatore economico autorizzato a norma dell’, — per quanto concerne la lettera e), il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e il luogo in cui sarà svolta almeno parte delle attività oggetto dell’autorizzazione.
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Semplificazione delle formalità e dei controlli doganali (Art. 116 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo