Art. 116
Semplificazione delle formalità e dei controlli doganali
In vigore dal 23 apr 2008
Semplificazione delle formalità e dei controlli doganali
1. Le autorità doganali possono autorizzare semplificazioni delle formalità e dei controlli doganali diverse da quelle stabilite alla sezione 3 del presente capo.
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:
a)
la concessione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1;
b)
i casi in cui deve essere effettuato il riesame delle autorizzazioni e le condizioni alle quali la loro utilizzazione deve essere controllata dalle autorità doganali;
c)
le condizioni alle quali sono concesse le autorizzazioni;
d)
le condizioni alle quali un operatore economico può essere autorizzato a espletare talune formalità doganali che dovrebbero, in linea di principio, essere espletate dalle autorità doganali, inclusa l’autovalutazione dei dazi all’importazione e all’esportazione, e a effettuare taluni controlli sotto vigilanza doganale;
e)
l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione delle autorizzazioni;
f)
la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso;
g)
le condizioni alle quali le autorizzazioni possono essere sospese o revocate;
h)
il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare;
j)
la forma, e l’eventuale termine, dell’espletamento delle formalità,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:
—
le formalità doganali da espletare e i controlli doganali da effettuare a fini di sicurezza sulle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono,
—
le norme adottate ai sensi dell’, paragrafo 3,
—
per quanto concerne la lettera d), qualora sia interessato più di uno Stato membro, il richiedente deve avere lo status di operatore economico autorizzato a norma dell’,
—
per quanto concerne la lettera e), il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e il luogo in cui sarà svolta almeno parte delle attività oggetto dell’autorizzazione.
Storico versioni
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