Art. 118
Visita delle merci e prelievo di campioni
In vigore dal 23 apr 2008
Visita delle merci e prelievo di campioni
1. Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla visita delle stesse e al prelievo di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dalla visita o dal prelievo sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico del dichiarante.
2. Il dichiarante ha il diritto di assistere o di farsi rappresentare alla visita delle merci e al prelievo di campioni. Qualora ne abbiano ragionevolmente motivo, le autorità doganali possono esigere che il dichiarante assista o si faccia rappresentare alla visita delle merci o al prelievo di campioni o che fornisca loro l’assistenza necessaria per facilitare tale visita o prelievo.
3. Se effettuato a norma delle disposizioni vigenti, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte delle autorità doganali, ma le spese inerenti all’analisi o al controllo dei campioni sono a loro carico.
Storico versioni
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