Art. 119

Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci

In vigore dal 23 apr 2008
Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci 1.   Se la visita o il prelievo di campioni riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione in dogana i risultati della visita parziale o dell’analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci oggetto di tale dichiarazione. Il dichiarante, tuttavia, può chiedere una visita supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati della visita parziale o dell’analisi o controllo dei campioni non siano validi per il resto delle merci dichiarate. La richiesta viene accolta a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono state svincolate, a condizione che il dichiarante dimostri che non sono state alterate in alcun modo. 2.   Ai fini del paragrafo 1, quando una dichiarazione in dogana riguarda due o più articoli, si considera che le indicazioni relative a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata. 3.   Secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 3, la Commissione adotta misure che stabiliscono la procedura da seguire in caso di risultati divergenti degli esami a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
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