Art. 121

Misure di identificazione

In vigore dal 23 apr 2008
Misure di identificazione 1.   Le autorità doganali o, se del caso, gli operatori economici, autorizzati in tal senso dalle autorità doganali, prendono le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate. Le misure di identificazione hanno gli stessi effetti giuridici in tutto il territorio doganale della Comunità. 2.   I contrassegni d’identificazione apposti sulle merci o sui mezzi di trasporto sono rimossi o distrutti soltanto dalle autorità doganali o, con l’autorizzazione di queste ultime, dagli operatori economici, salvo che, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la loro rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire la protezione delle merci o dei mezzi di trasporto.
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