Art. 123

Svincolo delle merci

In vigore dal 23 apr 2008
Svincolo delle merci 1.   Fatto salvo l’, quando sono soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione e sempre che siano state applicate le eventuali restrizioni e le merci non formino oggetto di divieti, le autorità doganali procedono allo svincolo delle stesse non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione in dogana sono state verificate oppure accettate senza verifica. Il primo comma si applica anche quando la verifica di cui all’ non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria. 2.   Tutte le merci oggetto della medesima dichiarazione sono svincolate in un’unica volta. Ai fini del primo comma, quando una dichiarazione in dogana riguarda due o più articoli, si considera che le indicazioni relative a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione in dogana separata. 3.   Se le merci vengono presentate a un ufficio doganale diverso da quello presso il quale è stata accettata la dichiarazione in dogana, le autorità doganali in questione si scambiano le informazioni necessarie allo svincolo delle merci, senza pregiudizio dei controlli adeguati.
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