Art. 124
Svincolo subordinato al pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia
In vigore dal 23 apr 2008
Svincolo subordinato al pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia
1. Quando il vincolo delle merci a un regime doganale fa sorgere un’obbligazione doganale, lo svincolo delle merci è subordinato al pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia a copertura dell’obbligazione.
Tuttavia, fatto salvo il terzo comma, il primo comma non si applica al regime dell’ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione.
Quando, in virtù delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale in questione può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia.
2. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, la Commissione può adottare misure che stabiliscono deroghe al paragrafo 1, primo e terzo comma del presente articolo.
Storico versioni
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