Art. 126
Misure che devono prendere le autorità doganali
In vigore dal 23 apr 2008
Misure che devono prendere le autorità doganali
1. Le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca e la vendita o la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti:
a)
qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale;
b)
quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti:
i)
non è stato possibile per motivi imputabili al dichiarante intraprenderne o proseguirne la visita nel termine prescritto dalle autorità doganali;
ii)
non sono stati resi disponibili i documenti alla cui presentazione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime;
iii)
i dazi all’importazione o all’esportazione, a seconda dei casi, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono stati nel termine prescritto;
iv)
sono soggette a divieti o restrizioni;
c)
quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo;
d)
quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso;
e)
quando le merci sono abbandonate allo Stato conformemente all’.
2. Le merci non comunitarie che sono state abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime della custodia temporanea.
Storico versioni
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