Art. 127
Abbandono
In vigore dal 23 apr 2008
Abbandono
1. Le merci non comunitarie e le merci in regime di uso finale possono, con il permesso preliminare delle autorità doganali, essere abbandonate allo Stato dal titolare del regime o, se del caso, dal titolare delle merci.
2. L’abbandono non comporta alcuna spesa per lo Stato. Le spese risultanti dalla distruzione o da altra forma di rimozione delle merci sono a carico del titolare del regime o, se del caso, del titolare delle merci.
Storico versioni
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