Art. 125
Distruzione delle merci
In vigore dal 23 apr 2008
Distruzione delle merci
Qualora abbiano ragionevoli motivi, le autorità doganali possono esigere la distruzione delle merci che sono state presentate in dogana. Esse ne informano di conseguenza il titolare delle merci. Le spese relative alla distruzione delle merci sono a carico di quest’ultimo.
Storico versioni
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