Art. 78

Esecuzione coatta del pagamento e arretrati

In vigore dal 23 apr 2008
Esecuzione coatta del pagamento e arretrati 1.   Quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dalla legislazione dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento di detto importo. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono misure intese ad assicurare il pagamento da parte dei fideiussori nel quadro di una procedura speciale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 2.   Sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento. Il tasso dell’interesse di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua operazione di rifinanziamento principale più recente effettuata anteriormente al primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di riferimento») più due punti percentuali. Per uno Stato membro che non partecipa alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento di cui sopra è il tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale. In questo caso il tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre in questione si applica durante i sei mesi successivi. 3.   Quando un’obbligazione doganale è stata notificata a norma dell’, paragrafo 3, oltre all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione viene applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale fino alla data della notifica. Il tasso dell’interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 2. 4.   Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale. 5.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, le quali stabiliscono le circostanze, in termini di tempo e importi, in cui le autorità doganali possono rinunciare alla riscossione di un interesse di mora, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Esecuzione coatta del pagamento e arretrati (Art. 78 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo