Art. 77

Altre agevolazioni di pagamento

In vigore dal 23 apr 2008
Altre agevolazioni di pagamento 1.   Le autorità doganali possono concedere al debitore agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento purché sia costituita una garanzia. La concessione di agevolazioni a norma del primo comma comporta l’applicazione di un interesse di credito sull’importo dei dazi all’importazione o all'esportazione. Il tasso di interesse di credito è quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua operazione di rifinanziamento principale più recente effettuata anteriormente al primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di riferimento») più un punto percentuale. Per uno Stato membro che non partecipa alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento di cui sopra è il tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale. In questo caso il tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre in questione si applica durante i sei mesi successivi. 2.   Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale. 3.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2.
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Altre agevolazioni di pagamento (Art. 77 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo