Art. 75
Termini per la dilazione di pagamento
In vigore dal 23 apr 2008
Termini per la dilazione di pagamento
1. La dilazione di pagamento di cui all’ è di trenta giorni.
2. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’, lettera a), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui l’obbligazione doganale viene notificata al debitore.
3. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’, lettera b), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui ha fine il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo di aggregazione.
4. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono detto periodo.
5. Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono costituiti da un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni a norma dei paragrafi suddetti è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.
6. Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono di una settimana di calendario, gli Stati membri possono disporre che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato al più tardi il venerdì della quarta settimana successiva alla settimana di calendario in questione.
Quando i suddetti periodi sono di un mese di calendario, gli Stati membri possono disporre che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato il sedicesimo giorno del mese successivo al mese di calendario in questione.
Storico versioni
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