Art. 74
Dilazione di pagamento
In vigore dal 23 apr 2008
Dilazione di pagamento
Fatto salvo l’, le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti modalità:
a)
singolarmente per ogni importo dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzato a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, o dell’, paragrafo 4;
b)
globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fissato dalle autorità doganali e che non può superare trentuno giorni;
c)
globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati insieme a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma.
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