Art. 73
Pagamento
In vigore dal 23 apr 2008
Pagamento
1. Il pagamento è effettuato in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, anche mediante compensazione, conformemente alla normativa nazionale.
2. Il pagamento può essere effettuato da un terzo al posto del debitore.
3. Il debitore può pagare comunque, totalmente o parzialmente, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione prima della scadenza del periodo che gli è stato concesso per effettuare il pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:450:oj#art-73